Arriva in Senato la Legge europea 2019-2020 e, come da prassi, l’ordinamento italiano vara norme per adeguarsi a quello europeo. Occasione questa per rimuovere anche l’ingiustificato divieto di utilizzo, in Italia, di armi e munizioni calibro 9×19, grazie a un emendamento di Fratelli d’Italia a firma del senatore Fazzolari.
Sia ben chiaro, non si tratta di una proposta volta a incentivare l’uso delle armi. E non è nemmeno frutto di una visione della società sul modello di quella statunitense, dove la libera circolazione delle armi è figlia della forza ($) di potenti lobbies.
Niente di tutto ciò. Si tratta, banalmente, di consentire in Italia quello che è già consentito in tutti gli Stati membri della UE.
Tale divieto è stato formalmente introdotto con il decreto legislativo 204 del 2010, che ha modificato la legge n. 110 del 1975 stabilendo che in Italia “non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum”, salvo che non siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato. In realtà, ancor prima del 2010, tale disposizione è stata sempre tacitamente osservata in virtù di un’interpretazione data dal Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco della normativa del 1975.
Divieto tacito e poi esplicito, ma comunque ricco di incongruenze.
La prima cosa da notare è che tale divieto vige solo per le armi corte, essendo ad esempio consentito in Italia l’utilizzo di carabine calibro 9×19. È evidente che un simile fatto non ha alcuna ragione, né da un punto di vista strettamente commerciale, né da un punto di vista della sicurezza.
Sicurezza che potrebbe essere chiamata in causa appunto come giustificazione per tale norma. Proprio per essere chiari, non esiste alcuna ragione di sicurezza legata alla potenza di tali armi, magari evocata dal suggestivo nome “9 parabellum”. Non esiste perché in Italia è consentito l’utilizzo, per uso sportivo, di calibri decisamente superiori e più potenti; ed è possibile impiegare il calibro 9×21 per uso civile, calibro con potenza leggermente superiore a quello vietato.
Ragioni di sicurezza si possono escludere anche per una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17412 del 2021 nella quale la Corte, ribadendo la natura di armi comuni da sparo delle pistole calibro 9×19, ha conseguentemente sancito che le munizioni dello stesso calibro non siano munizioni da guerra, ma siano a tutti gli effetti munizioni di arma comune da sparo.
E non vale nemmeno il rilievo secondo cui, permettendo l’utilizzo di tale calibro solo alle forze dell’ordine, sarebbe poi semplice identificare chi ha sparato nel caso fosse necessario. Obiezione non giustificata, visto che le ogive di tutti i 9 millimetri, inclusi quindi quelli permessi, sono identiche e indistinguibili le une dalle altre una volta sparato il colpo. Inoltre, da sottolineare come una qualsiasi arma calibro 9×21 sia in grado di sparare anche proiettili calibro 9×19.
A ciò va aggiunta la questione della “carta europea d’arma da fuoco”, un documento rilasciato dalle autorità degli stati membri alla persona che diviene detentore e utilizzatore legittimo di un’arma da fuoco. Si tratta di un documento personale che contiene le indicazioni sull’arma o le armi detenute o utilizzate dal titolare della carta, che è così legittimato a spostare le proprie armi da uno stato all’altro in virtù del riconoscimento che gli stessi stati danno alla carta. Ora, è assurdo che un qualsiasi detentore di un’arma calibro 9×19, legittimato a spostarsi con la stessa in tutta Europa, non possa farlo in Italia.
Un tale divieto, poi, si riverbera anche in ambito sportivo, settore nel quale gli italiani sono altamente competitivi. La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, riconosciuta dal CONI e facente parte della federazione internazionale IPSC (International Practical Shooting Confederation), proprio per il divieto di introdurre in Italia armi calibro 9×19 non può ospitare competizioni internazionali, per l’impossibilità degli atleti di portare con sé le armi e le munizioni atte allo svolgimento delle gare.
Tutto ciò rappresenta un ingiustificato pregiudizio per i produttori di armi, costringendoli a una produzione differenziata per il mercato italiano, con un aggravio di costi di produzione e di vendita. Pregiudizio che, è evidente, colpisce in maniera prevalente, quasi esclusiva, i produttori italiani di armi.
Si tratta, come è evidente, di un divieto illogico, immotivato, da cui scaturisce una distorsione del mercato e una palese violazione delle regole di uniformità del mercato interno europeo. Ed ecco il perché dell’emendamento di Fratelli d’Italia, che ad altro non serve se non a rimuovere questa anomalia che penalizza l’Italia, le sue imprese di settore, il nostro ampio mercato di riferimento.
D’altra parte, se ci adeguiamo alle richieste dell’Europa anche quando sono assurde e anche quando ci penalizzano, non si capisce perché non dovremmo adeguarci nel momento in cui ne trarremmo solamente beneficio.
Ora c’è però la concreta possibilità di superare questa anomalia. Il provvedimento è la legge europea, l’atto senato 2169 ora in fase di approvazione in XIV Commissione, e l’emendamento è il n. 15.1 a firma del senatore Giovanbattista Fazzolari di FDI. L’auspicio è che tutti lo condividano, che possa presto diventare legge e che venga finalmente archiviata questa norma illogica e ingiustificata.