Torna alla carica il Riformista, cavalcando lo slogan nuovo di zecca “la sharia in Costituzione” e dando dunque alla Meloni della Talebana perché ha osato pensare di poter cambiare la Costituzione.
E cosa vorrebbe fare la Meloni di tanto grave? Modificare la Costituzione per salvare l’ergastolo ostativo dalla pronuncia di incostituzionalità. Un proposito barbaro, odiosamente giustizialista che rende la pena una vendetta nei confronti del reo e che renderebbe la società più insicura.
Queste in sostanza le obiezioni, mosse anche con una punta di teatralità, in un pezzo che mostra di inseguire più che un autentico garantismo un atteggiamento ideologico e lassista rispetto all’esecuzione della pena. Peraltro, ponendo come premessa argomentativa di tutto il teorema un presupposto dogmaticamente irricevibile e irragionevole: “tra le possibili finalità della pena – intimidatoria, afflittiva ed emendativa – i costituenti decisero di privilegiare quest’ultima”. Tuttavia prima di demolire questo apodittico assunto, occorre andare per gradi.
Cos’è l’ergastolo ostativo?
Introdotto da una legge del 91 su ispirazione del Giudice Falcone, prevedeva per gli ergastolani per reati di mafia che avessero scelto di non pentirsi, di non poter usufruire dei benefici di legge quali la libertà condizionale o i permessi premio. La Legge veniva ulteriormente inasprita nel 1992, dopo le stragi di mafia in cui trovavano la morte proprio il Giudice Falcone e il Giudice Borsellino.
Qual era l’intento della norma? Sicuramente incentivare il fenomeno del pentitismo, per il tramite del quale era stata avvitata una poderosa operazione di smantellamento del fenomeno mafioso culminata nel maxi processo di Palermo, ma anche quella di impedire di reimmettere nella società mafiosi che non pentendosi, dimostravano in sostanza di continuare ad avere rapporti con il sodalizio criminale. Dunque pericolosi mafiosi che avrebbero fuori dalle mura del carcere potuto continuare a delinquere.
Ebbene, trent’anni da allora sono passati e nel mezzo si è insinuata la trattativa stato mafia, che sappiamo puntava proprio all’abolizione di questa pesante restrizione assieme a quella del carcere duro. Trent’anni in cui sembra che l’eco del boato di Via D’Amelio e l’orribile visione del cratere di Capaci abbiano perso d’impatto e stiano scivolando nel dimenticatoio.
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale?
La Consulta nel maggio di quest’anno, con la nota ordinanza n. 97/2021, ha posto le premesse affinché il Parlamento modifichi la norma sull’ergastolo ostativo in modo da fornire una versione che meglio si accordi col dettato costituzionale, in particolare proprio con l’art. 27, che prevede che la pena abbia meramente finalità rieducativa.
Dunque la Meloni ha presentato sia una proposta di Legge ordinaria, con la quale si cerca di tenere in piedi l’impianto della legge attuale e contestualmente renderla concordante con il parametro costituzionale, sia una proposta di Legge Costituzionale, con la quale aggiungere accanto alla finalità rieducativa della pena, la finalità preventiva, in modo che vengano tutelati oltre che i diritti del reo, anche quelli della collettività a vivere in sicurezza.
In tal modo, aggiungendo all’art. 27 Cost un periodo in cui si chiede che nell’esecuzione della pena si tenga anche conto della pericolosità del condannato e della sicurezza dei cittadini, l’attuale disciplina dell’ergastolo ostativo sarebbe salva. Ciò impedirebbe a mafiosi che non hanno spezzato il legame con le cosche, di tornare a godere di una seppur parziale libertà.
Cosa vi sia di inumano o di medievale in un ragionamento di questo tipo non è dato comprendere. Ma al di là delle prese di posizioni ideologiche, come detto, la linea che è stata scelta per attaccare la Meloni si fonda su un presupposto giuridico errato.
I padri costituenti, infatti, settant’anni fa hanno avuto il compito di codificare i principi che in quel determinato momento storico apparivano preponderanti e dopo vent’anni di regime la necessità di ribadire che le pene dovessero avere innanzi tutto funzione rieducativa era chiaramente prevalente.
Ma contestualmente con mirabile tecnica giuridica, gli stessi estensori della Carta Costituzionale, scrivevano anche l’art. 2 Cost., per il tramite del quale hanno avuto ingresso nel nostro ordinamento quelli che Franco Modugno, oggi giudice della Consulta, definisce “i nuovi diritti”. Nel tempo le esigenze dei singoli e della collettività mutano, e tramite lo strumento dell’art. 2 Cost. sono stati elevati a rango costituzionale diritti che al momento della redazione della Carta non erano stati presi in considerazione, perché recessivi o addirittura inesistenti.
Il dovere del legislatore è dunque quello di interpretare le esigenze della collettività, valutare e bilanciare i diritti e gli interessi che in un determinato momento storico si impongono come prevalenti e tradurli in norma. Anche costituzionale se necessario.
La lotta alla mafia, la tutela dei cittadini, il bisogno di sicurezza della collettività, sono esigenze improcrastinabili, e Fratelli d’Italia se ne sta facendo carico, legittimamente e doverosamente scegliendo di percorrere la strada della riforma della costituzione, per cui ricordiamo essere necessaria una maggioranza qualificata, dunque se dovesse mai passare sarà espressione della più ampia maggioranza dei rappresentanti del popolo.
Organizzare una campagna di delegittimazione di una proposta politica di questa natura è dunque intellettualmente disonesto, peraltro costruire un teorema partendo da una premessa sbagliata porta a prendere clamorose cantonate, impoverisce il dibattito politico e non rende un buon servizio neanche a chi sostiene la tesi, parimenti legittima, dell’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. Date le premesse, ci si domanda dunque chi, in termini di dialogo democratico e di cultura politica, abbia ancora tanta strada da fare.
Periodicamente ogni società deve affrontare un inspiegabile desiderio di eversione. E questa si ottiene dando licenza a tutti i mali da cui i cittadini tentano di difendersi. Si vuol definirlo cambiamento ed é invece una dolorosa decadenza anche per chi non la vuole. Tutto cio é preceduto da una falsa morale che tenta di disarmare ogni tentativo di difesa, anche dura, quale occorre in questi momenti.