Ergastolo ostativo: Giorgia Meloni vuole tenere i mafiosi in carcere e le danno della manettara.

Oggi sul Riformista l’editoriale di Sansonetti titolava “Vogliono La Sharia in Costituzione. Chi: l’Islam? No Meloni e (forse) i 5S” e considerati i toni forti occorre chiarire necessariamente alcuni aspetti.

L’articolo, incentrato sulla conferenza stampa del 9 novembre scorso, in cui Fratelli d’Italia presentava la proposta di legge ordinaria sull’ergastolo ostativo e la PDL costituzionale di modifica dell’art. 27 Cost., contiene un passaggio anomalo. Si afferma infatti che la Meloni avrebbe avanzato la proposta di riforma dell’art. 27 della Costituzione al fine di aggirare l’ostacolo della evidente incostituzionalità del carcere duro “in modo da evitare il contrasto tra Costituzione e punizione inumana”. Sottendendo la volontà di abolire il terzo comma dell’articolo in questione, per gettare alle ortiche la funzione rieducativa della pena.

Nulla di più inesatto.

La proposta di Legge Costituzionale a prima firma Meloni non prevede affatto l’abolizione del comma tre dell’art. 27 Cost, ma prevede di aggiungervi un ulteriore periodo, che si riporto integralmente: “La legge garantisce che l’esecuzione della pena tenga conto della pericolosità sociale del condannato e avvenga senza pregiudizio per la sicurezza dei cittadini”.

E’ ben chiaro che questa modifica non ha nulla a che vedere con il carcere duro, che è previsto dall’art. 41 bis e che stabilisce restrizioni particolarmente pesanti a carico dei detenuti per reati di stampo mafioso o di terrorismo. Il 41 bis ha ad oggetto infatti le restrizioni applicate nei confronti dei detenuti per reati di mafia, non collaboranti, all’interno degli istituti di pena, per impedire i contatti con l’esterno

L’ergastolo ostativo è invece è previsto all’art. 4 bis ord. pen. ed impedisce al detenuto per reati di mafia e che abbia deciso di non collaborare la giustizia, l’impossibilità di ottenere benefici quali la libertà condizionale o i permessi premio, ossia tutti i benefici che consentono a chi sta scontando un ergastolo, una seppur parziale risocializzazione.

E’ di rara evidenza che i piani delle due norme siano assolutamente differenti, perché l’una ha riguardo alle modalità con cui nel carcere si sconta la pena e l’altra alla possibilità di essere parzialmente risocializzati. Ebbene, la proposta di Legge costituzionale di Fratelli d’Italia non incide affatto sul 41 bis, non si occupa di come e quanto limitare i contatti con i parenti o con gli avvocati o di permettere o meno la lettura di un libro o di socializzare con altri detenuti. La Meloni, con la PDL costituzionale, vuole impedire che chi non ha reciso i rapporti con la mafia possa tornare seppur parzialmente in libertà.

A questo proposito si rende necessario ricordare che la norma in questione è stata ispirata da chi per mano della mafia è caduto e conosceva bene le dinamiche del fenomeno mafioso. Il giudice Falcone ne ispirò i contorni e dopo le bombe del 92, la legge fu inasprita, per rispondere con forza alle provocazioni della mafia stragista. Proprio l’ergastolo ostativo, così come il 41 bis, sono state oggetto del papello nella trattativa stato mafia, perché l’obiettivo della criminalità organizzata è sempre stato quello di eliminare queste restrizioni, per un unico e solo motivo: poter continuare a delinquere.

Chi conosce la mafia sa che “punciuti” si resta a vita, perché quando si aderisce a cosa nostra si giura a questa eterna fedeltà. Una delle caratteristiche dell’uomo d’onore è l’omertà. Ne deriva che il non collaborare con la giustizia dimostri continuità con il contesto mafioso e possa essere ben considerato un segno prognostico rispetto alla futura condotta del condannato, che se reimmesso anche solo parzialmente nella società, avrà agio di continuare a delinquere.

Inoltre è cosa nota che la pena nel nostro ordinamento non può essere vista solo nella sua declinazione rieducativa, perché assolve ad altre ed altrettanto imprescindibili funzioni, come quella general preventiva. Ed è dunque evidente che l’effettiva e ferma esecuzione della sanzione penale serva anche a garantire sicurezza per i singoli e per la società, diritto che già si desume dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Ebbene, in quest’ottica appare necessario fare una coerente e ragionevole ponderazione dei diritti costituzionalmente garantiti, perché non esistono diritti tiranni rispetto ad altri e l’operazione di bilanciamento è fondamentale nella costruzione di un quadro costituzionale che si adatti alle esigenze che la società di volta in volta richiede. E’ compito essenziale del legislatore prendersi carico di questa incombenza anche, se necessario, aggiungendo alla Costituzione. Questa proposta di Legge Costituzionale, in buona sostanza, nulla toglie a quello che esiste, ma aggiunge un livello più alto di protezione, esplicitando il sacrosanto diritto dei singoli e della collettività a vivere spazi di sicurezza liberi da ogni mafia.

E dobbiamo replicare a Sansonetti – che con un po’ di ambiguità cerca di far passare la Meloni per manettara – che questi principi, sono quanto di più lontano ci sia dalla Legge Sharitica, sono la declinazione di quanto la Carta Costituzionale già impone e solo positivizzandoli in maniera incontrovertibile ed esplicita riusciremo a non rendere vane le battaglie dello Stato contro un mostro, la mafia, che è ancora lontano dall’essere vinto e di fronte al quale non ci possiamo permettere tentennamenti.

Resta aggiornato

Invalid email address
Promettiamo di non inviarvi spam. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

1 commento

  1. Non solo l’ergastolo, ma bisogna stare stare in carcere e lavorare tutti i giorni per tutto il resto della loro vita. In modo da produrre un qualcosa per quanti hanno cessato di vivere per mano loro. Ergastolo senza sconti o pentimenti e lavoro in carcere per risarcire le vittime a vita. Si entra con le manette e si esce solo nella bara.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.