Il TAR Lazio boccia i DPCM. Le misure devono essere ragionevoli e temporanee.

Forse le puntate de “il decreto” saranno prima o poi sospese dalla programmazione di palazzo Chigi per intervenuta incostituzionalità, è presto per dirlo, ma al momento ci godiamo una recentissima ordinanza del TAR Lazio che mostra i primi seri segni di insofferenza verso una modalità di azione che non ha precedenti nella storia repubblicana.

Un genitore ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il DPCM del 3 novembre scorso, con cui è stato imposto l’obbligo di mascherina ai bimbi tra i 6 e gli 11 anni durante tutto l’orario scolastico, anche se seduti al banco e anche se presente il necessario distanziamento tra le “rime buccali” tanto care alla Azzolina.

Il ricorrente, genitore di un bimbo alle scuole elementari, riferiva che il figliolo avrebbe avuto difficoltà di ossigenazione, provate dall’applicazione di un saturimetro durante l’orario scolastico e che tuttavia, essendo il bimbo un soggetto sano e non malato, non avrebbe potuto richiedere, né provare, il diritto all’esenzione dal dispositivo di protezione.

Pertanto gli avvocati chiedevano l’annullamento del DPCM, previa la sospensione cautelare, per l’illegittimità del provvedimento del Governo, atteso che non sarebbe stata compiuta una valutazione coerente delle misure rispetto alle esigenze dei minori e del contesto in cui le misure venivano calate.

L’avvocatura dello Stato (che per Legge difende il Governo) nella sua difesa opponeva il fatto che comunque le mascherine per i minori sarebbero state raccomandate dal comitato tecnico scientifico e che comunque la misura solo temporanea avrebbe perso efficacia dal 3 dicembre (ricorderete che i famigerati DPCM avrebbero dovuto avere validità di 30 giorni).

Ebbene, il TAR si è pronunciato!

In primo luogo ha chiesto all’avvocatura di depositare i verbali del cts richiamati dal decreto e non depositati, inoltre ha espressamente affermato che, sulla base di quell’unico verbale depositato, a cui peraltro il DPCM non faceva alcun riferimento, il cts non chiedeva affatto al governo di disporre l’obbligo di mascherine per i bambini in maniera indistinta su tutto il territorio, ma di fare delle specifiche valutazioni in ordine al contesto sia epidemiologico che sociale. E queste valutazioni il governo non sembra, a detta del tar, averle effettuate, così come non sembra aver agito seguendo i principi della ragionevolezza e proporzionalità. Ma soprattutto il tribunale di via Flaminia afferma una cosa grossa, importante e che non deve passare sotto silenzio, perché c’è chi, come fratelli d’Italia, lo dice dall’inizio della seconda ondata “le misure finora assunte per fronteggiare l’epidemia da covid 19, di cui la difesa erariale enfatizza la temporaneità, nei fatti risultano avere sostanzialmente perso tale connotazione stante la rinnovazione di gran parte delle stesse con cadenza quindicinale o mensile”. I giudici dunque sonoramente richiamano il governo, dicendo in sostanza di non credere più alla favola della temporaneità dei DPCM, perché tanto questi vengono continuamente reiterati … e -aggiungeremmo noi- là dove un’emergenza diventa strutturale, là dove l’imprevedibile diventa non solo prevedibile, ma previsto, manca anche il potere di agire in via emergenziale.

È chiaro dunque che il Satrapo Conte stia abusando dei poteri che si è autoconferito e che ormai l’illegittimità dell’attività del governo è sotto gli occhi di tutti, tanto che i giudici amministrativi iniziano a ristabilire l’ordine delle cose. Ma forse siamo ad un passo dal riconoscimento dell’incostituzionalità dei provvedimenti adottati in prima serata tv da un presidente del consiglio obnubilato da deliri di onnipotenza. Perché nel ricorso  che ora sarà discusso nel merito, sono state sollevate importanti questioni di legittimità costituzionale, che forse saranno rimesse alla consulta e allora la fine della serie “il decreto” non potrà che essere indecorosa, con la conseguente fine delle carriere di attore protagonista di Conte e di regista di Casalino.

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