Dopo la decisione di tassare gli Extra Profitti delle banche italiane da parte del Governo Meloni si sono subito messi in moto i vari giornali da sempre critici nei confronti di ogni decisone presa dall’esecutivo di CentroDestra a guida Giorgia Meloni.
Spicca tra tutti il “Corriere della Sera” che prevede l’invio della famigerata lettera con un alquanto approssimativo “questione di giorni, un paio di settimane al massimo”.
Quello che però viene spesso omesso, sia da parte della stampa italiana che da molti telegiornali è che questa terribile “Lettera” già è stata inviata ad altri paesi europei che hanno intrapreso un cammino simile all’Italia nel tassare gli Extra Profitti delle banche presenti nei loro territori.
Solo per fare un esempi, comprensivo di tempistiche, in Spagna a fine Luglio 2022 (quando ancora non si era concretizzato l’incredibile aumento dei tassi di interesse ufficiali da parte della BCE ed il tasso ufficiale era allo 0 %) il Governo Sanchez (Socialista) presentò la proposta di Legge sulla tassazione degli eventuali extra profitti per banche ed aziende legate all’energia, il 23 Settembre 2023 (due mesi dopo) la BCE ricevette dal Banco di Spagna (l’equivalente alla nostra Barca d’Italia) la richiesta di parere (passaggio obbligatorio), parere che arrivò dagli uffici europei della BCE il 2 di Novembre 2022 ossia circa 40 giorni dopo il suo ricevimento.
La risposta della BCE fu di carattere tecnico, non poteva e non potrebbe fare altrimenti, espresse alcune preoccupazioni sul “come” la tassa avrebbe ipoteticamente potuto incidere sui Bilanci delle Banche Spagnole oltre che sulla durata (prevista inizialmente per due anni ma con possibilità di proroga) della stessa misura impositiva.
La BCE espresse anche alcuni timori anche su potenziali distorsioni del mercato tra banche di minori dimensioni (non tassate) e quelli di grandi dimensioni (11 in tutto, BBVA, Santander, CaixaBank, Bankinter, Sabadell, Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar e BNP Paribas) che sarebbero state tassate da li a breve, oltre che tra banche spagnole ed altre banche europee operanti in aree non sottoposte alla tassazione degli extra profitti.
Alla fine del “parere” della BCE si trova anche una sorta di raccomandazione legata alla necessità di correggere un puro errore tecnico legato alla stesura della proposta di legge.
Tutte opinioni tecniche, legittime, arricchenti, degne di altissima considerazione in quanto redatte con l’ausilio di tecnici del settore di altissimo profilo.
Come è naturale che sia i tecnici hanno fatto i tecnici ossia il loro lavoro.
La Spagna il 27 dicembre 2022 rese comunque operativa la tassazione con la Legge 38/2022 prevedendo anche il pagamento nel mese di febbraio di un forte anticipo su base annuale (l 50%) da parte delle Banche, anticipo che ha già portato nelle casse dello Stato Spagnolo 637 Milioni di Euro.
Qui il testo del parere della BCE
UN parere venne in seguito espresso anche nei confronti di altri governi che hanno intrapresero misure simili come la Repubblica Ceca, la Lituania e l’Ungheria, Stati che avevano previsto la tassazione con modalità tecniche differenti tra loro ma con motivazioni simili.
Per riassumere e per far capire come la trepidante attesa della “lettera contro” della BCE sia in realtà un voler creare le condizioni per un attacco al Governo Meloni e su questo il Corriere spicca con un articolo di Mario Sensini che riporto come frase di apertura “SCONTRO IN VISTA. Anche se non richiesto il parere della BCE può essere emesso di iniziativa propria”.
A quale scontro fa riferimento in Corriere della Sera? Inviare un parere è uno scontro? Quale scontro si è avuto da parte della BCE con i governi europei che hanno intrapreso misure simili?
A questo punto giova ricordare che;
a) Il documento in arrivo da parte della BCE non è un richiamo non richiesto bensì un parere espresso su richiesta dello stesso Ministero delle Finanze Italiano così come previsto dalle normative e trattati vigenti
b) Le condizioni che hanno portato la BCE a non criticare più di tanto la misura impositiva spagnola del 2022 (potenziale aumento dei tassi di interesse da parte della BCE e possibili maggiori profitti da parti delle banche) si sono poi puntualmente avverate (con un impressionante aumento dei tassi ufficiali di interesse ed un importante beneficio “extra” da parte dei più importanti istituti di credito) e risulterà di difficile argomentazione, da parte della BCE tornare ad esprimere obiezioni proprio su punti che erano dapprima solo ipotetici ma in seguito realtà incontestabile.
3) Un eventuale suggerimento tecnico da parte della BCE, così come accaduto per la Spagna, legato al “come” destinare gli introiti di tale tassazione sugli extra profitti (aumento degli accantonamenti pubblici da destinarsi, a parere della BCE al settore bancario e non alla fiscalità generale) rientrerebbe obiettivamente tra suggerimenti di carattere politico che non competono alla BCE e tali scelte resteranno presumibilmente prettamente scelte politiche (e sociali) da parte del Governo Meloni.
Il mercato, laddove l’influenza di decisioni esterne porta enormi extra profitti (non previsti inizialmente e non ottenibili senza decisioni tecniche esterne quale l’aumento dei tassi di interesse deciso dalla BCE) può e deve essere solidale con la Società e con lo Stato che ne tutela e regola il funzionamento.
Non possiamo però pretendere che tale “solidarietà” sia spontanea, non possiamo ovviamente pretendere che le Aziende beneficiate da guadagni extra dovuti a scelte politiche e tecniche di Enti esterni e sovranazionali destinino in forma autonoma e solidale parte dei loro extra profitti, in maniera diffusa, ai cittadini ed ai clienti e non esclusivamente ai loro azionisti.
Tale decisione deve arrivare necessariamente dalla politica e così è stato in Italia con il Governo Meloni.
La decisione presa non sulle premesse di un potenziale aumento dei tassi e dei conseguenti extra profitti da parte degli Istituti Bancari (come accaduto in Spagna ed in altri Stati europei) ma solo dopo che tali premesse si siano effettivamente concretizzata (con un aumento progressivo e rapido che ha portato i tassi ufficiali dallo 0% di fine luglio 2022 al 4,25% dei primi di agosto 2023) come ampiamente dimostrato anche dalla presentazione dei primi risultati societari trimestrali e semestrali.
La Spagna disse “nel caso ci fossero profitti extra dovuti ad ipotetici e futuri aumenti dei tassi ufficiali di interesse da parte della BCE noi tasseremmo le banche per tali extra profitti” e per decisione arrivò un parere (richiesto anche nel caso spagnolo) da parte della BCE, il Governo Meloni ha invece sostanzialmente deciso di tassare in base non a ipotesi ma a certezze e solo dopo che le condizioni inizialmente immaginate in Spagna ed in altri Stati europei si sono (purtroppo) concretizzate a danno di decine di milioni di cittadini ed aziende italiane ed a beneficio della quasi totalità degli Istituti di Credito operanti in Italia.
Non ci resta che attendere il parere della BCE sollecitato dal Ministero delle Finanze italiano, parere abbastanza prevedibile che probabilmente deluderà chi spera inutilmente che da qualche palazzo europeo possano arrivare problemi per il Governo Italiano a causa di una decisione che si è rivelata subito ben accettata dal tessuto sociale italiano ed anche, in definitiva, dal Mercato e dagli azionisti italiani (anche loro utenti, consumatori ed alla fine anche elettori).
La lettera inviata l’anno scorso alla Spagna
In data 23 settembre 2022, la Banca Centrale Europea (BCE) ha ricevuto dalla Banca di Spagna, per conto del Parlamento spagnolo, una richiesta di parere su una proposta di legge per l’istituzione di imposte temporanee sull’energia e istituti di credito e istituti di credito finanziario (di seguito, la “legge propositiva”).
Il potere consultivo della BCE si basa sull’articolo 127, paragrafo 4 e sull’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché sull’articolo 2, paragrafo 1, terzo e sesto trattino, della decisione 98/415 del Consiglio /EC1, poiché la proposta di legge fa riferimento alla Banca di Spagna, alle norme applicabili agli istituti finanziari che influiscono in modo significativo sulla stabilità degli istituti e dei mercati finanziari, e ai compiti della BCE ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del Trattato , in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. Ai sensi dell’articolo 17.5, prima frase, del Regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo. 1. Oggetto del disegno di legge1.1 Il disegno di legge impone a taluni enti creditizi e istituti di credito finanziario, nonché agli operatori del settore energetico, l’obbligo di versare imposte temporanee. La motivazione che accompagna il disegno di legge individua nel settore bancario e in quello energetico settori in cui l’inflazione può accrescere maggiormente i propri benefici. Tuttavia, nel caso dei salari, la situazione è diversa, poiché crescono al di sotto del tasso di inflazione, il che riduce il potere d’acquisto delle famiglie. A questo proposito, e in relazione al settore bancario, si fa riferimento al Rapporto sulla stabilità finanziaria della primavera 2022 della Banca di Spagna, che indica che un possibile aumento dei tassi di interesse potrebbe avere un impatto positivo sul margine di interesse delle banche. È previsto che il reddito derivante da queste imposte temporanee contribuisca all’accordo sul reddito al fine di garantire un’equa distribuzione dei costi dell’inflazione nella società spagnola. L’accordo sul reddito è considerato uno strumento fondamentale per le autorità pubbliche per adottare misure a sostegno della popolazione, in particolare enti creditizi e gli enti finanziari creditizi, ivi compresi i gruppi di tassazione consolidata che comprendono gli enti creditizi e gli enti finanziari creditizi (di seguito, “enti creditizi e finanziari interessati”), la cui somma dei redditi da interessi e commissioni corrispondenti all’anno 2019 è pari o superiore a 800 milioni di euro, sarà tenuto al pagamento di un’imposta provvisoria2. Per gli enti creditizi e finanziari interessati, l’imposta verrebbe pagata nel 2023 e nel 2024. L’importo dell’imposta provvisoria è fissato al 4,8% della somma del margine di interesse e dei proventi e oneri da commissioni che figurano nel loro conto economico conto per l’anno solare precedente la nascita dell’obbligazione di pagamento.1.3 L’obbligazione imposta dal disegno di legge nasce il primo giorno dell’anno solarecorrispondente. Fermo restando l’acconto nei primi 20 giorni solari di febbraio, che ammonta al 50% dell’indennità complessiva dell’anno di riferimento, l’indennità deve essere integralmente erogata entro la fine del ventesimo giorno solare di settembre.1.4 Il disegno di legge stabilisce che l’importo del beneficio e la sua anticipazione non saranno soggetti a ripercussioni economiche, il che significa che il beneficio non può essere trasferito ai clienti degli istituti di credito e finanziari interessati. Il mancato rispetto di tale divieto è considerato un reato grave soggetto a sanzione pecuniaria proporzionale pari al 150% dell’importo corrisposto ai clienti dell’ente. Spetta alla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza (CNMC) garantire il rispetto di tale obbligo, fatti salvi i poteri della Banca di Spagna e il suo dovere di collaborare in tal senso.1.5 I proventi del pegno temporaneo saranno depositati presso l’Erario dello Stato.2. Contesto della politica monetaria2.1 L’attuale aumento dell’inflazione nell’area dell’euro rispetto all’indice armonizzato dei prezzi al consumo ha raggiunto livelli record e pone sfide significative per la conduzione della politica monetaria. L’inflazione dei prezzi dell’energia rimane la componente dominante dell’inflazione complessiva. Tuttavia, l’inflazione si è diffusa. In considerazione di questa situazione, e in coerenza con l’obiettivo fondamentale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi nel medio periodo3, sono state prese misure vigorose per assicurare che l’inflazione ritorni prontamente al target del 2%. Gli acquisti netti di attività sono stati completati, i tassi di interesse ufficiali sono stati alzati e sono attesi ulteriori rialzi dei tassi di interesse nel processo di normalizzazione, con l’intento di moderare la domanda ed evitare il rischio di un persistente aumento delle aspettative di inflazione.2.2 Mentre prosegue la normalizzazione della politica monetaria della BCE, è importante ricordare che le operazioni di politica monetaria hanno sempre implicazioni distributive. Naturalmente hanno effetti sul reddito e sulla redditività degli enti creditizi. Sono esentati dal pagamento dell’imposta temporanea gli enti creditizi e finanziari interessati con interessi e commissioni complessive inferiori a 800 milioni di euro per il 2019.Dal punto di vista della politica monetaria, le banche svolgono un ruolo speciale nell’assicurare l’agevole trasmissione delle misure di politica monetaria all’economia in generale. In questo contesto, un’adeguata posizione patrimoniale aiuta gli enti creditizi a evitare bruschi aggiustamenti nei loro prestiti all’economia reale.È stato dimostrato che il margine di interesse tende ad aumentare all’aumentare dei tassi di interesse ufficiali, e tale effetto è tanto maggiore quanto minore è il peso dei prestiti a lungo termine e, rispetto a questi, minore è l’incidenza delle operazioni a tasso fisso.Tale effetto può tuttavia essere compensato da un minor volume di impieghi, dovuto alle perdite sul portafoglio titoli e agli incrementi degli accantonamenti conseguenti al deterioramento della qualità del portafoglio crediti. Il concretizzarsi di rischi al ribasso nell’attuale contesto può ridurre significativamente la capacità di pagamento dei debitori. Pertanto, l’effetto netto della normalizzazione della politica monetaria sulla redditività degli enti creditizi potrebbe essere meno positivo, o addirittura negativo, su un orizzonte temporale più lungo. Poiché i destinatari del prelievo temporaneo sono determinati sulla base del reddito totale da interessi e commissioni del 2019, queste entità potrebbero registrare profitti o perdite bassi nel momento in cui il prelievo viene effettivamente riscosso. Se la capacità delle banche di raggiungere adeguate posizioni patrimoniali è compromessa, ciò potrebbe compromettere una trasmissione agevole delle misure di politica monetaria all’economia in generale attraverso le banche.2.3 Il forte aumento dei prezzi dell’energia sta riducendo i redditi delle famiglie e delle imprese, con ripercussioni diverse per settori e attività diverse. Le famiglie a basso reddito sono più colpite, poiché tendono a spendere una quota maggiore del loro budget in beni legati all’energia. L’equa ripartizione delle entrate e dei profitti deve essere affrontata con adeguate misure fiscali. Dal punto di vista della politica monetaria, queste misure, a seconda di come sono concepite, possono avere implicazioni diverse per la stabilizzazione e la sostenibilità macroeconomica. Ai fini di una buona combinazione di politiche, le misure di sostegno fiscale per attutire gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia dovrebbero essere temporanee e mirate alle famiglie e alle imprese più vulnerabili per limitare il rischio di alimentare pressioni inflazionistiche, per aumentare l’efficienza della spesa pubblica e preservare la sostenibilità del debito .3. Contesto di stabilità finanziaria3.1 La BCE si è già pronunciata su altri progetti di legge che introducono prelievi a carico degli enti creditizi in diversi Stati membri. A questo proposito, la BCE ha affermato che non sarebbe auspicabile utilizzare il gettito fiscale riscosso dagli enti creditizi per finalità di bilancio generale se e nella misura in cui gli enti creditizi sarebbero così meno resilienti agli shock economici e di conseguenza limiterebbero la loro capacità di concedere credito, costringendoli a offrire condizioni meno favorevoli ai clienti quando concedono prestiti e altri serviziCiò creerebbe incertezza e inciderebbe negativamente sulla crescita economica reale. In linea con queste considerazioni, la BCE ha raccomandato in passato che fosse necessaria una netta separazione tra il conto straordinario creato dalle entrate da prelievo e le risorse del bilancio generale delle Amministrazioni pubbliche per evitarne l’utilizzo a fini di risanamento.3.2 L’imposizione di tasse o tributi ad hoc sugli enti creditizi per finalità di bilancio generale deve essere preceduta da un’analisi approfondita delle possibili conseguenze negative per il settore bancario, al fine di garantire che tali tasse non comportino rischi per la stabilità finanziaria, la resilienza del settore bancario e la concessione di credito, che potrebbero incidere negativamente sulla crescita economica reale. Pertanto, il prelievo deve essere valutato attentamente in termini di impatto sulla redditività degli enti creditizi interessati e, quindi, sulla loro generazione interna di capitale e sulla concessione del credito.3.3 Analogamente, la considerazione di un ente creditizio interessato come obbligato a pagare il prelievo temporaneo mentre registra perdite nette distorcerebbe in modo significativo e danneggerebbe ulteriormente la resilienza di una banca in disavanzo. Inoltre, l’applicazione dell’imposta solo ad alcuni enti creditizi spagnoli potrebbe falsare la concorrenza sul mercato e pregiudicare la parità di condizioni sia all’interno del paese che nell’intera unione bancaria.3.4 Alla luce di quanto sopra, la BCE raccomanda che la proposta legislativa sia accompagnata da un’analisi approfondita delle possibili conseguenze negative per il settore bancario, specificando, in particolare, l’impatto specifico del prelievo temporaneo sulla redditività degli enti creditizi e finanziari istituzioni interessate e sulle condizioni di concorrenza nel mercato, al fine di garantire che la loro applicazione non comporti rischi per la stabilità finanziaria, la resilienza del settore bancario e la concessione del credito. Questa raccomandazione è particolarmente pertinente nell’attuale contesto economico e finanziario, che presenta grande incertezza, e nella prospettiva di un aumento degli accantonamenti per perdite su crediti degli enti creditizi a causa dell’atteso marcato rallentamento dell’attività economica reale. In tale contesto, si segnala che le banche hanno già dovuto iscrivere maggiori accantonamenti rispetto alla loro esposizione verso società non finanziarie attive in settori ad alta intensità energetica.4. Considerazioni relative alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi4.1 La BCE comprende che il prelievo temporaneo si applicherebbe, in pratica, solo agli enti creditizi vigilati direttamente dalla BCE nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).4.2 La base sulla quale verrebbe costituita l’imposta provvisoria non tiene conto dell’intero ciclo economico e non include, tra l’altro, le spese di gestione o il costo del rischio di credito. Di conseguenza, come già osservato, l’importo del privilegio temporaneo può non essere proporzionale alla redditività di un istituto di credito. Pertanto, in conseguenza dell’applicazione generale del prelievo temporaneo, gli enti creditizi che non beneficiano necessariamente delle attuali condizioni di mercato potrebbero essere meno in grado di assorbire i potenziali rischi al ribasso di una recessione economica.4.3 Una disposizione generica secondo cui il privilegio temporaneo non può essere trasferito ai clienti degli enti creditizi potrebbe creare incertezza, nonché i relativi rischi operativi e reputazionali per gli enti creditizi. Si precisa che gli aumenti di prezzo applicabili alla clientela dovuti a: i) incrementi di costi diversi dall’imposta temporanea, quali oneri operativi, finanziari e in conto capitale; ii) gli aumenti dei costi relativi alla copertura del rischio e iii) i margini sono tutti aumenti legittimi. D’altro canto, la BCE generalmente si aspetta che gli enti creditizi, in conformità con le buone prassi internazionali, tengano conto e riflettano nei prezzi dei prestiti tutti i costi rilevanti, comprese le considerazioni di carattere fiscale, ove appropriato. Parimenti, occorre chiarire quali meccanismi di verifica applicherà la CNMC per garantire il rispetto di tale requisito. Date tutte le diverse circostanze che possono causare un aumento dei prezzi nell’attuale contesto di aumento dei tassi di interesse, inflazione o deterioramento dei premi di rischio, sembra difficile dire se il prelievo temporaneo verrebbe effettivamente trasferito ai clienti o meno.5. Altre considerazioni5.1 Vi è discordanza tra la formulazione utilizzata nel disegno di legge per stabilire i criteri per la determinazione degli enti creditizi e finanziari interessati dall’imposta provvisoria, che fa riferimento alla “somma dei proventi per interessi e commissioni, determinati secondo la disciplina contabile applicabile “10, e la formulazione per la determinazione della base imponibile dell’imposta provvisoria del 4,8%, che fa riferimento alla “somma del margine di interesse e dei proventi e oneri da commissioni risultanti dal proprio conto economico dell’anno solare precedente »11. A questo proposito, e per quanto riguarda la determinazione della base a cui si applica il prelievo provvisorio, la BCE intende che esso è applicabile al margine di interesse e alle commissioni nette. In questo senso, sarebbe auspicabile una terminologia più chiara nel testo finale sul criterio determinante enti creditizi e finanziari interessati per motivi di certezza del diritto.5.2 Non è chiaro quale sarà la funzione di collaborazione della Banca di Spagna per garantire il rispetto da parte degli istituti di credito dell’obbligo stabilito nella fattura di non trasferire l’importo del pegno temporaneo ai propri clienti. Sul punto, la BCE sottolinea che la questione potrebbe essere ulteriormente chiarita, in particolare rilevando che essa non costituisceaffidare qualsiasi nuovo incarico alla Banca di Spagna.Tale parere sarà pubblicato su EUR-Lex.Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2022.
[firmato]
Il presidente della BCE
Christine LAGARDE