Finalmente Stop alle Bollette Pazze. Una vittoria di Fratelli D’Italia.

Emendamento 31.0.3 Fazzolari, Ciriani e altri senatori FDI alla Legge di Bilancio:  approvato all’unanimità!

Così è finalmente andata in porto la storica battaglia di Fratelli d’Italia contro le cosiddette bollette pazze, ovvero le richieste di pagamento di importi non dovuti o servizi non richiesti da parte delle società di servizi di luce, gas, acqua, telefonia ecc. L’emendamento approvato è la riproposizione delle proposte di legge presentate diversi mesi fa alla Camera dei Deputati  a firma Giorgia Meloni (C. 1742) e al Senato a firma Giovanbattista Fazzolari (S. 1194), a testimonianza di quanto Fratelli d’Italia tenesse a questa norma.

Una questione molto sentita dai cittadini. I dati diffusi dalle principali associazioni dei consumatori testimoniano che le bollette con importi non corrispondenti ai consumi (energetici, telefonici, idrici) effettivi, quelle che riportano servizi non richiesti dall’utente (o mai utilizzati) o quelle contenenti somme ingiustamente addebitate, rappresentano la tipologia di lamentela più diffusa da parte dei consumatori; essi, peraltro, il più delle volte, si trovano a dover affrontare estenuanti lungaggini burocratiche e spese consistenti per far valere le proprie ragioni, con il rischio, spesso, di vedersi staccate le utenze nel caso di mancato pagamento.

E chi sono questi utenti vessati? Nella maggior parte dei casi famiglie e persone anziane, colpite anche nella loro fragilità. Tutto questo senza che, in nessun caso, i gestori dei servizi subissero delle conseguenze per l’erogazione di bollette errate. Perché il meccanismo perverso cui ora si sta per mettere fine, non prevede alcuna responsabilità per le aziende che recapitano agli utenti bollette pazze. Ogni gestore può tranquillamente inviare una fattura con importo non dovuto o maggiorato senza temere nulla, e così questa è diventata una odiosa prassi.

Questo finora, prima che l’emendamento 31.0.3 di Fratelli d’Italia fosse approvato! Emendamento che, con poche righe, ha il pregio di disincentivare questa pratica, stabilendo in modo chiaro che “l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al dieci per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro”. In questo modo si disincentivano le bollette pazze di migliaia di euro (visto che la penale è sostanziosa) ma anche quelle di pochi euro, o i servizi telefonici non richiesti (visto che la penale minima è di 100 euro).

Ora manca solo lo sprint finale, con il passaggio della Legge di Bilancio nelle Aule di Senato e Camera. Passaggio che si preannuncia come formale, visto che la maggioranza di Governo, tra mille difficoltà, ha già annunciato che il testo approvato dalla Commissione Bilancio del Senato sarà quello definitivo. Salvo sorprese quindi, possiamo dire che la tenacia di Fratelli d’Italia ha raggiunto l’obiettivo e che i consumatori, da oggi, avranno uno strumento in più per tutelare i propri diritti.


Qui il testo integrale dell’emendamento approvato.

A. S. 1586
EMENDAMENTO
Articolo 31
Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:
«Articolo 31-bis.
(Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l’erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet.)
1. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l’obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si preavvisa la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali venga accertato dall’autorità competente ovvero debitamente documentato mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l’illegittimità della condotta del gestore e dell’operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.
3. Il gestore ovvero l’operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 1 attraverso, a scelta dell’utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall’accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmesse dall’utente.
4. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. L’operatore deve comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio»;
b) al comma 1-quinquies, le parole: «del comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1-bis e 1-bis.1»;
c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «1, 1-bis,» sono inserite le seguenti: «1-bis.1,».
5. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.»

FAZZOLARI CIRIANI CALANDRINI DE BERTOLDI LA PIETRA

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