L’emendamento Fazzolari è legge: il 9×19 è finalmente legale!

Il 21 dicembre 2021 passerà agli annali come il giorno del solstizio d’inverno che quest’anno, in Italia, è caduto proprio ieri alle 16.59. In realtà, una buona fetta di italiani ricorderà questo giorno come quello della completa e definitiva legalizzazione delle armi e munizioni in calibro 9×19!

Da oggi, dalla lista delle categorie di armi da fuoco proibite dalla legge italiana, sono state espunte le armi e le munizioni calibro 9×19, cosicché il Banco Nazionale di prova potrà immediatamente autorizzare le stesse dietro richiesta di produttori, importatori, distributori o semplici cittadini, così come per qualsiasi altra arma.
Una cospicua fetta di italiani, tra tiratori, operatori di sicurezza e collezionisti che, da anni, era in attesa di questo momento, finalmente giunto con l’approvazione finale della Legge europea 2020.

Un parto abbastanza lungo e complesso, che ha visto addirittura tre passaggi parlamentari… anzi, per meglio dire, ha visto per fortuna tre passaggi parlamentari. Proprio così, perché quello che è ormai noto tra gli appassionati (e non solo) come “emendamento Fazzolari”, è stato presentato e approvato nell’iter di approvazione della Legge europea al Senato, dopo che il primo passaggio alla Camera non aveva registrato alcuna novità in merito. Invece il senatore Giovanbattista Fazzolari, di Fratelli d’Italia, ha colto l’occasione nel corso dell’esame in XIV Commissione – Politiche dell’Unione europea, per presentare l’emendamento che ha posto fine a decenni di incongruenze tutte italiane.

È così stato necessario un terzo passaggio alla Camera, anche su questa parte di testo, per vederlo finalmente trasformato in legge dello Stato.

Incongruenze perché, ad esempio, l’Italia è stata fino a ieri l’unico Stato membro dell’UE in cui era in vigore il divieto di utilizzo del calibro 9×19, meglio noto come 9 Parabellum, per le armi corte semiautomatiche. Divieto formalmente introdotto con il decreto legislativo 204 del 2010, che ha modificato la legge n. 110 del 1975 stabilendo che in Italia “non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum”, salvo che non siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato. In realtà, ancor prima del 2010, tale disposizione è stata sempre tacitamente osservata in virtù di un’interpretazione data dal Banco Nazionale di prova per le armi da fuoco della normativa del 1975, con la quale sono state considerate come “armi da guerra” o “aventi le caratteristiche dell’arma da guerra”

Divieto tacito e poi esplicito.

D’altra parte (altra incongruenza) le armi lunghe calibro 9×19 avevano già trovato spazio nell’ordinamento italiano, proprio per adeguare lo stesso alla direttiva europea sulle armi, la 2008/51/CE. Rimosso questo divieto per le armi lunghe, era logico lasciarlo ancora per le armi corte? In particolare, era logico definire arma da guerra una pistola semiautomatica solo perché camerate 9×19? È bene fare presente che si sta parlando di munizioni ultracentenarie, datate 1901 e immesse sul mercato nel 1902.

Un’incongruenza tira l’altra.

Il divieto è stato imposto per ragioni di sicurezza? Difficile pensare che uno stesso calibro possa essere utilizzato per carabine e non per armi corte perché le prime siano meno potenti delle seconde… sembra una di quelle barzellette con un italiano, un francese e un tedesco, dove però stavolta la parte del fesso spetta all’italiano. Per essere chiari, non esiste alcuna ragione di sicurezza legata alla potenza di tali armi, magari evocata dal suggestivo nome “9 parabellum”. Non esiste perché in Italia è consentito l’utilizzo, per uso sportivo, di calibri decisamente superiori e più potenti; ed è possibile impiegare il calibro 9×21 per uso civile, calibro con potenza leggermente superiore a quello vietato.

Ragioni di sicurezza si possono escludere anche per una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17412 del 2021 nella quale, ribadendo la natura di armi comuni da sparo delle pistole calibro 9×19, la Corte ha conseguentemente sancito che le munizioni dello stesso calibro non siano munizioni da guerra, ma siano a tutti gli effetti munizioni di arma comune da sparo.
E non vale nemmeno il rilievo secondo cui, permettendo l’utilizzo di tale calibro solo alle forze dell’ordine, sarebbe poi stato semplice identificare chi ha sparato nel caso fosse necessario. Obiezione non giustificata, visto che le ogive di tutti i 9 millimetri, inclusi quindi quelli permessi, sono identiche e indistinguibili le une dalle altre una volta sparato il colpo. Inoltre, da sottolineare come una qualsiasi arma calibro 9×21 sia in grado di sparare anche proiettili calibro 9×19. In ogni caso, l’emendamento Fazzolari pone rimedio anche a questa contestazione, prevedendo che le munizioni 9×19 in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato rechino “il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione”.

Insomma, una serie di incongruenze che hanno distorto per anni i principi di uniformità della legislazione UE, mettendo l’Italia in una posizione a dir poco particolare. È normale, tanto per dirne una, che una delle pistole più diffuse e iconiche al mondo, la Beretta 92, ideata e prodotta in Italia, possa essere utilizzata ovunque meno che in Italia? Fino a ieri era la (a)normalità, da oggi non sarà più così.

Per non parlare poi della “carta europea d’arma da fuoco”, un documento personale, rilasciato dalle autorità degli Stati UE, contenente le indicazioni sull’arma o le armi detenute o utilizzate dal titolare della carta, legittimandolo a spostare le proprie armi da uno Stato all’altro. Fino a ieri, a chiunque in possesso di tale documento era consentito spostarsi ovunque in Europa, con la sola eccezione dell’Italia se in possesso di armi o munizioni calibro 9×19.

Una cosa ridicola, che ha anche avuto, e finalmente cesserà di avere, importanti e nefaste ripercussioni in ambito sportivo, settore che da sempre vede gli atleti italiani molto competitivi. La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, riconosciuta dal CONI e facente parte della federazione internazionale IPSC (International Practical Shooting Confederation), proprio per il divieto di introdurre in Italia armi calibro 9×19, non ha potuto ospitare competizioni internazionali, per l’impossibilità degli atleti di portare con sé le armi e le munizioni atte allo svolgimento delle gare. Da oggi, con qualche anno di ritardo, la Federazione potrà organizzare gare internazionali di tiro, così come il circuito IDPA e gli enti di promozione sportiva.

Tutto ciò comporterà, ovviamente, anche vantaggi economici, con il venir meno di questo incomprensibile pregiudizio. Come quello di cui hanno sofferto i nostri produttori di armi (ma anche quelli stranieri operanti in Italia), costretti a una produzione differenziata per il mercato italiano, con un aggravio di costi sia per la produzione che per la commercializzazione. Cosa di cui, oltre agli sportivi, ha risentito tutto il comparto della sicurezza privata, migliaia di persone costrette, per lavorare, a sobbarcarsi costi abnormi rispetto a quanto avrebbe invece potuto accadere.

Si è trattato di un divieto illogico, immotivato, che ha palesemente distorto il mercato interno dell’UE e ha arrecato un grave pregiudizio all’Italia, coinvolgendo centinaia di migliaia di persone in diversi settori. Per questo l’emendamento di Fratelli d’Italia non è solo una vittoria del partito o del senatore Fazzolari, ma è la vittoria del buon senso, delle nostre imprese di settore, di tante migliaia di sportivi, di innumerevoli collezionisti, di tanti padri di famiglia che operano nella sicurezza privata.

Ora mancano solo la firma del Presidente della Repubblica, la pubblicazione della Legge europea 2020 in Gazzetta Ufficiale, l’entrata in vigore. Ma cosa sono pochi giorni a fronte di un’attesa lunga decenni? Solstizio d’inverno 2021, una data decisamente da ricordare.

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