Proroga dello Stato di Emergenza. Il definitivo colpo al cuore della democrazia.

Nel consiglio dei ministri che si sta tenendo in questi minuti, si sta per sferrare il definitivo attacco alla costituzione italiana.

E’ infatti ormai cosa nota che il presidente del consiglio, dopo essersi confrontato con tutti i leader della maggioranza è orientato per la proroga dello stato di emergenza almeno fino al 31 marzo del 2022, la giustificazione risiederebbe nella necessità di tenere sotto controllo la pandemia, che starebbe registrando in questi giorni un’impennata. Nuova variante che sarebbe estremamente contagiosa, un aumento dei ricoveri ed in particolare delle terapie intensive, renderebbero dunque necessario il provvedimento.

Ma è davvero prorogabile lo stato di emergenza? Ed in cosa consiste? Occorre fare un po’ di chiarezza.

La normativa che ha consentito la dichiarazione dello stato di emergenza è del 2018, il cosiddetto codice della protezione civile, D.Lgs. 1/2018, che all’art. 24 prevede la possibilità, in caso di calamità naturali, eventi sismici, terremoti e simili, di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale, che deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri,  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, naturalmente dopo valutazione di merito del capo della protezione civile. Nella stessa delibera devono essere indicati l’estensione territoriale e la durata. Si precisa poi, che lo stato di emergenza non può superare i 12 mesi, prorogabili al massimo per ulteriori 12.

Il 31 gennaio 2020 la prima dichiarazione di stato di emergenza, notoriamente e tristemente prorogata sino al 31 dicembre di quest’anno. Dunque in base alla normativa attuale sarebbe prorogabile al massimo sino al 31 gennaio 2022.

Cosa ha determinato lo stato di emergenza? La possibilità di adottare le ordinanze contingibili e urgenti per il contenimento, del virus, i noti DPCM, con cui il governo Conte ha chiuso gli italiani in casa e la nomina dei commissari per l’emergenza, prima il buon Arcuri e oggi il Gen. Figliuolo e tutte le strutture commissariali che sono state in questi lunghi due anni i soggetti che si sono occupati delle nostre quotidiane vicissitudini, fatte di mascherine, respiratori, terapie intensive, campagne vaccinali, e tutti i provvedimenti che sappiamo essere stati meritoriamente o tragicamente al centro della gestione dell’emergenza pandemica.

Ebbene, come è possibile che Draghi, nonostante le previsioni chiare della legge intenda prorogare uno stato che, più che emergenziale, oggi appare surreale?

Del tutto chiaramente il Governo non potrà procedere appoggiandosi all’attuale normativa, ma con un atto avente forza di legge ad hoc potrà spostare più in là nel tempo gli effetti di questa proroga in scadenza.

C’è da sapere però che questo modo di procedere cozza irrimediabilmente con il nostro ordinamento costituzionale. Anche qualora dopo ben due anni si volesse parlare ancora di emergenza, infatti, la Costituzione non prevede – e non è un caso – alcuna sospensione dei diritti di libertà, civili o politici. A differenze di altre costituzioni, di ieri e di oggi, quella italiana non prevede meccanismi di sospensione delle libertà costituzionali per motivi emergenziali. Solo la legge ordinaria, che peraltro è la legge sulla protezione civile, prevede la possibilità di attribuire dei poteri extra ordinem, al presidente del Consiglio, per la cura di necessità contingenti date da situazioni emergenziali e lo prevede per un tempo ben delimitato, che è di massimo 24 mesi. Si pensi peraltro che questo termine è stato esteso proprio nel 2018, con la redazione del codice della protezione civile, perché precedentemente era di tre mesi e poi negli anni esteso a sei mesi.

Oggi si va al di là, si supera anche questa previsione già estensiva della legge e si altera definitivamente l’assetto ordinamentale, attribuendo in maniera illimitata e senza presupposti di fatto e di diritto al Presidente del Consiglio il potere di fare carta straccia dei diritti costituzionalmente garantiti.

Dicevamo che non è un caso che la nostra Costituzione non abbia previsto un sistema di sospensione delle libertà in caso di emergenza. Non lo è perché si è voluta mantenere rigidità sulle garanzie a vantaggio dei cittadini, svincolandole da eventuali rigurgiti di assolutismo come quelle che avevano per i vent’anni precedenti angariato gli italiani. Non lo è, dunque, e giova rammentare che una delle più belle costituzioni dei primi del 900, la costituzione di Weimar, moderna, lunga e con una ricca elencazione di diritti sociali, modello per tutte le delle democrazie parlamentari, aveva una pecca. L’Art. 48 consentiva al Presidente della Repubblica la sospensione dei diritti fondamentali per il ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, cosa che il Presidente Hindenburg fece dopo l’incendio del Reichstag. Questa falla consentì quella che Brecht definì la “resistibile ascesa” al potere di Hitler.

Ed è anche per questo che non possiamo accettare supinamente tanta arroganza normativa, è per questo che dobbiamo dire con fermezza che tutto questo non è più tollerabile e, se non vogliamo scendere nel merito di una situazione che del tutto evidentemente emergenziale non è più, lo dobbiamo fare per il rispetto che si deve a chi la costituzione l’ha vergata sulla scia di sangue di una guerra disastrosa e dunque ogni colpo che le viene inferto è un colpo al cuore della democrazia.

Resta aggiornato

Invalid email address
Promettiamo di non inviarvi spam. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.